Nozioni di base su effetti cambiari
A) LUOGO E DATA DI EMISSIONE
B) IMPORTO IN CIFRE CON DECIMALI (xxxxx,00)
C) DATA DI SCADENZA
D) COMPLETARE PROMESSA DI PAGAMENTO ( pag..herò…)
E) BENEFICIARIO
F) IMPORTO SCRITTO IN LETTERE CON DECIMALI (xxxxx/00)
G) DOMICILIAZIONE BANCARIA
H) DATI DEL DEBITORE
I) FIRMA DEL DEBITORE
E) MARCA DA BOLLO DA APPORRE SUL RETRO PER UN’IMPORTO DEL 12X1000 DELL’EFFETTO.
N.B. : - La mancata compilazione della promessa di pagamento (D) e le eventuali correzioni senza
accettazione controfirmata comportano il rifiuto dell’ effetto in quanto non protestabile.
- La dicitura “SENZA SPESE” apposta sull’effetto ha valenza solo se convalidata dal beneficiario.
2) IMPOSTA DI BOLLO:
l’irregolarità di bollo non pregiudica il protesto, nel verbale si deve menzionare l’ammontare mancante o parziale dell’imposta ed eventualmente la data di emissione del bollo che deve essere antecedente o la medesima dell’emissione dell’effetto.
3) PAGAMENTO DELL’EFFETTO FUORI DAI TERMINI:
il debitore ha la possibilità di effettuare il pagamento la mattina successiva alla scadenza presso la Banca domiciliataria o entro la mattina del secondo giorno presso l’ Associazione Notarile per i Protesti – Ravenna comprensivi delle spese.
N.B. : per il pagamento di effetti di importo pari o superiore a Euro 1.000,00 è necessario un assegno circolare recante la clausola “non trasferibile” secondo la normativa vigente.
4) PAGAMENTO DELL’EFFETTO DOPO IL PROTESTO E CANCELLAZIONE:
anche dopo l’avvenuto protesto di un effetto, il debitore può pagarlo in banca o dal creditore poi, con il titolo e una dichiarazione dell’avvenuto pagamento, ha tempo entro il 5 del mese successivo per recarsi in Camera di Commercio per non essere iscritto nel bollettino protesti.
Anche dopo l’iscrizione nel bollettino il debitore ha tempo un anno per la cancellazione del protesto.