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Nozioni di base su assegni bancari

1) COMPILAZIONE:

A) LUOGO DI EMISSIONE

B) DATA DI EMISSIONE

C) IMPORTO IN CIFRE CON DECIMALI (xxxxx,00)

D) IMPORTO SCRITTO IN LETTERE CON DECIMALI (xxxxx/00)

E) BENEFICIARIO

F) FIRMA TRAENTE

 

3) LE DIFFERENZE RISPETTO ALLA CAMBIALE SI POSSONO RIASSUMERE IN:

  • E’ sempre pagabile a vista
  • Il titolo è nominativo, quindi NON TRASFERIBILE mediante girata
  • La figura del trattario è sempre una banca
  • E’ un mezzo di pagamento in quanto viene usato in sostituzione del denaro, differisce dalle cambiali che possono essere anche strumenti per la cessione del credito e quindi essere trasferiti mediante girata.

N.B. : L’ utilizzo dell’assegno come “strumento del credito” il cosiddetto assegno “Post-datato”, pur se abbastanza frequente nella pratica è punito come reato fiscale.

4) Il protesto dell’assegno bancario deve avvenire entro i termini di legge che sono di 8 giorni se su piazza e 15 giorni se fuori piazza.

4b) Come da convenzione tra Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Consiglio Nazionale del Notariato il protesto deve avvenire entro due giorni lavorativi dalla consegna del titolo da parte della banca.

5) Data la natura del titolo la cancellazione del protesto e dei dati del debitore è molto più problematica ( Vedi legge n°108 del 7 marzo 1996 Art. 17).

6) Il pagamento dell’assegno protestato può avvenire entro 60 giorni dalla data del verbale alla banca trattaria comprensivo di mora e interessi, poi, presentandosi con la dichiarazione dell’avvenuto pagamento presso l’ufficio protesti viene cancellato dalla lista titoli per l’invio in prefettura.

7) Dopo un anno dall’avvenuto protesto il debitore può fare “domanda di riabilitazione! al presidente del tribunale competente (nel corso dell’anno però il debitore non deve aver avuto altri protesti) e, se accettata, il decreto viene pubblicato sul bollettino e il protesto si considera come mai avvenuto..

8) Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la “CANCELLAZIONE DEFINITIVA” dei dati dal registro informatico presentando domanda al presidente della Camera di Commercio competente per territorio, il quale entro i venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione e dell’avvenuto pagamento del titolo, effettua la cancellazione.